Il nuovo regolamento UE 2024/573 ormai lo sappiamo, contiene regole che limiteranno molto più di prima l’utilizzo degli F-gas. Ricordiamo che il nuovo regolamento UE 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra sostituisce il vecchio (UE) n. 517/2014.
Veniamo al nuovo regolamento UE 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, entrato in vigore l’11 marzo 2024, abrogando il precedente Regolamento UE 517/2014.
Cosa cambia rispetto a prima?
Questo è il quesito che in moltissimi si stanno facendo e che non trova un ‘manuale’ che indichi una chiara lettura di ciò che si dovrà ‘praticamente’ fare, per essere in regola e per non incorrere in sanzioni.
STS Certificazioni ha cercato di raccogliere più informazioni possibili e da gennaio ha iniziato ad aggiornare i suoi clienti. Sta anche raccogliendo le considerazioni di alcuni esperti per organizzare un meeting online formativo-informativo aperto alle domande di chi vorrà partecipare. Seguiteci per restare aggiornati.
Regolamento UE 2024/573 in formato zip
Obiettivi: potenziare la regolamentazione dei gas fluorurati e la gestione del loro utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dall’Unione Europea per il 2030 e per la neutralità climatica nel 2050.
Eliminare 500 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica (CO2) entro il 2050.
- definisce nuove condizioni di utilizzo dei gas a effetto serra
- specifica determinati limiti quantitativiper la commercializzazione degli idrofluorocarburi sancisce anche le norme per la corretta comunicazione dei dati riguardo le emissioni.
- Cambia la modalità di recupero, riciclaggio, rigenerazionee smaltimento/distruzione dei gas fluorurati.
- nuove regole per la produzione, importazione/esportazionedei gas fluorurati per la commercializzazione (sia per i singoli prodotti che per tutte le apparecchiature che funzionano proprio per via di questi gas).
- nuove misure per la corretta gestione, per la formazione e la certificazione
Queste ultime, già obbligatorie, diventano quindi un punto fondamentale per poter continuare a lavorare a contatto con gli f-gas o con macchine che li contengono. Purtroppo, dopo dodici anni dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà della qualifica/patentino per chi opera in ambito o manipola gas fluorurati, c’è ancora un sottobosco di persone che interviene senza avere i requisiti necessari. Non sarà più possibile fare “i furbi”. Troppi rischi.
Dal 1 gennaio 2025…
La prima data da tenere presente è l’1 gennaio 2025. A partire dal primo gennaio 2025, sarà vietato l’utilizzo di F-GAS con GWP maggiore di 2.500 per la manutenzione di apparecchi di refrigerazione. Fino al 1 gennaio 2030, tali gas potranno essere usati solo se dichiaratamente riciclati o rigenerati.
Rimane l’obbligo del Registro F-Gas
Il registro F-Gas, indispensabile per la tracciabilità delle attività e il controllo delle quote, continuerà a essere obbligatorio. Fino a questo momento, erano tenuti a iscriversi solo produttori, importatori, installatori e manutentori (compresi coloro che si occupano del controllo e del recupero e smantellamento di f-gas su apparecchiature) e utilizzatori finali.
L’obbligo viene esteso anche alle imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio.
A livello di comunicazione con il Ministero, cambierà anche la gestione della Banca dati FGAS e questo cambiamento interesserà tutto il settore. A livello tecnico ci saranno maggiori limitazioni nella realizzazione di impianti che prevedono più circuiti e relative unità esterne, mentre nei casi in cui non sarà più possibile utilizzare gas vergine, si dovrà provvedere probabilmente con il riciclo del gas.
Formazione e certificazione sui gas fluorurati
Il nuovo Regolamento F-Gas ha stabilito nuove regole e imposizioni per la formazione e la certificazione del personale. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici UE e per incoraggiare l’uso di tecnologie a basso impatto o nullo sul clima, gli Stati membri sono tenuti a adottare misure appropriate per qualificare il personale, in modo che un numero sempre maggiore di operatori f-gas siano formati e certificati.
In particolare, a partire dall’11 marzo 2024, c’è l’obbligo di formazione per le persone fisiche incaricate delle operazioni di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento dell’aria dei veicoli a motore, conformi alla Direttiva 2006/40/CE.
Questi stessi operatori sono altresì responsabili del controllo delle perdite e del recupero di gas fluorurati dai circuiti frigoriferi per i sistemi su veicoli pesanti, furgoni e macchine impiegate nell’agricoltura o nell’edilizia, nonché vari mezzi di trasporto, per il recupero dei gas fluorurati da tali apparecchiature.
La formazione deve includere informazioni sugli aspetti dell’efficienza energetica, sulle alternative ai gas fluorurati a effetto serra e sulle regolamentazioni e norme tecniche applicabili.
I programmi sono quindi rivisti per rispettare le nuove direttive, aggiornati rispetto a quelli attuali, i quali sono stati definiti tenendo conto del Regolamento UE 517/2014, ormai abrogato.
La certificazione, invece, viene introdotta per imprese e persone che si occupano di installazione, manutenzione, riparazione e controllo delle perdite, nonché dello smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali e vagoni ferroviari.
In ogni caso, i certificati già rilasciati sino a questo momento dovrebbero rimanere validi (non abbiamo ancora ricevuto indicazioni in merito né dal Ministero, né da Accredia). Quelli nuovi, erogati secondo le nuove regole del regolamento UE sono rivolti non solo a imprese e persone fisiche che maneggiano gas fluorurati, ma anche a coloro che lavorano a contatto con altri gas alternativi, come quelli naturali utilizzati per la refrigerazione.
Le sanzioni
Il Regolamento F-Gas stabilisce anche le sanzioni per chi viola le norme sui gas a effetto serra. Si tratta di sanzioni pecuniarie con la confisca dei beni ottenuti illegalmente. In alcuni casi è previsto anche il divieto temporaneo dell’uso, della produzione, dell’importazione o esportazione dei gas a effetto serra o dei prodotti che li contengono.
Se si violano le quote di immissione sul mercato assegnate, invece, si riceverà una riduzione significativa della quota per il periodo successivo.
Conclusioni
Queste norme ci permetteranno di contribuire a contenere i rischi dell’inquinamento e conseguenti rischi derivanti dall’uso di idrocarburi.
Per capire di più, leggi anche qui. Leggi la sintesi del nuovo regolamento