Ristrutturazioni e riqualificazioni implicate nelle nuove regole per lo smaltimento dei gas fluorurati
Un po’ ripasso. Il nuovo regolamento 2024/573 viene applicato a ‘persone fisiche’ che detengono i necessari certificati come dai regolamenti precedenti e prevede:
- l’obbligo di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
- estensione dell’obbligo di certificazione delle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali.
- obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
Andiamo ad analizzare l’articolo 8 relativo al ‘recupero e distruzione’ degli Fgas.
“Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, non contenuti in schiume, provvedono a che tali sostanze siano recuperate e, dopo lo smantellamento delle apparecchiature, siano riciclate, rigenerate o distrutte. Il recupero di tali sostanze è svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati previsti all’articolo 10”.
Riprendiamo alcuni punti sui tipi di gas fluorurati e delle loro applicazioni compresi nel provvedimento.
- Uso dei gas fluorurati a effetto serraelencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro [cloro] fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- ai prodotti e alle apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
È necessario a questo punto riprendere i punti salienti che riguardano il Regolamento (UE) 2024/573 che:
- presenta nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- nuove condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- nuove condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
- limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.
Al primo punto è dedicato proprio l’articolo 8 il quale stabilisce che gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, non contenuti in schiume, provvedono a che tali sostanze siano recuperate e, dopo lo smantellamento delle apparecchiature, siano riciclate, rigenerate o distrutte. L’obbligo si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature fisse:
- circuiti di raffrescamento di apparecchiature di refrigerazione, di apparecchiature di condizionamento d’aria e di pompe di calore;
- apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
- apparecchiature di protezione antincendio;
- commutatori elettrici.
L’obbligo si applica anche agli operatori delle seguenti apparecchiature mobili:
- circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;
- circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari;
- circuiti di raffrescamento di apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.
Ricordiamo che il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, prevede:
- un Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas;
- una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serrae delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.
Proseguendo nell’analisi dell’articolo 8, c’è un punto che riguarda le ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie.
Dal 1° gennaio 2025 i proprietari di edifici e contraenti assicurano che, durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di:
- pannelli di schiuma contenenti schiume con gas fluorurati a effetto serra;
- schiume in pannelli laminati installati in cavità o strutture edificatecontenenti gas fluorurati a effetto serra, le emissioni siano per quanto possibile evitate manipolando le schiume o i gas ivi contenuti in modo tale da garantire la distruzione di tali gas. In caso di recupero di tali gas, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.
Se il recupero delle schiume non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell’edificio o il contraente redige la documentazione che attesta l’impossibilità del recupero nel caso specifico.
Detta documentazione è conservata per cinque anni ed è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.
Per qualsiasi informazione chiamate lo 0543 777386