Occhio agli errori di traduzione dell’articolo 5 del nuovo regolamento Fgas 2024/573
Ci è stata segnalata una forte preoccupazione da parte degli addetti ai lavori relativamente all’articolo 5 del nuovo regolamento europeo 2024/573. Si tratta del fatto di dover abbandonare già dal primo gennaio 2025 i refrigeranti di elezione l’R448A ed R449A con GWP<1500 al R404A o R507.
Abbiamo appurato che è stato riconosciuto un errore nella traduzione in italiano dal testo originale in inglese (vien da pensare a una certa frettolosità nel pubblicare il regolamento prima delle elezioni politiche europee…):
Ecco il passaggio incriminato: apparecchiature di refrigerazione (chiller), a eccezione dei refrigeratori e delle apparecchiature di cui ai punti 4 e 6, che contengono o il cui funzionamento dipende da [b] gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 2 500, a eccezione delle apparecchiature intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a –50 °C.
Al contrario di quanto indicato nella versione italiana, dal 1 gennaio 2025 per gli impianti di refrigerazione industriale e professionale che non sono “autonomi” (self contained), chiller o dedicati alla refrigerazione commerciale per capacità >40kW, si potranno utilizzare ancora (e sino al 1 gennaio 2030) i refrigeranti a GWP<2.500.
Quindi la traduzione corretta è: apparecchiature di refrigerazione, esclusi i chiller e le apparecchiature di cui ai punti (4) e (6), che contengono o il cui funzionamento dipende da: [b] gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 2 500, escluse le apparecchiature destinate ad applicazioni progettate per raffreddare prodotti a temperature inferiori a – 50.
In sintesi tutti gli impianti di refrigerazione remoti con potenza <40kW possono continuare a utilizzare refrigeranti con GWP<2.500 fino al 1 gennaio 2030.
Rassicurati gli animi sull’errore di traduzione, veniamo agli altri aspetti dell’articolo 5 del nuovo regolamento europeo su “il controllo (periodico) delle perdite”.
Vi sono due aspetti rilevanti:
- si conferma il “limite di pericolosità” del contenuto di fluorurati a 5 tonnellate di CO2 equivalente, per il quale gli operatori sono tenuti a effettuare i controlli periodici;
- si introduce il limite di pericolosità di 1 kg per gli HFO, idrofluoroolefine.
Dobbiamo chiarire a questo punto anche la definizione di ‘sistema ermeticamente sigillato’: dicesi «sistema ermeticamente sigillato», un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita. Possono disperdere in ambiente al massimo 3 grammi/anno di refrigerante a 1/4 della PS. Oggi, con il nuovo regolamento 2024/573, si conferma il passaggio da 5 a 10 tonnCO2 e per gli HFC e novità: i 2 kg per gli HFO, a patto che le apparecchiature siano correttamente etichettate come “ermeticamente sigillate”. Non crediamo sia così facile misurare 3 grammi di gas all’anno e quindi definire una perdita così piccola; si sta lavorando su questo punto che sembra essere stato poco considerato e saranno presentate agli incaricati le opportune osservazioni.
Il nuovo Reg. 2024/573 ha confermato quindi, che i controlli delle perdite saranno da effettuarsi per carica di fluorurato maggiore di 10 tonnellate di CO2 equivalente, ma ha anche introdotto, per gli HFO (gas fluorurati a effetto serra), il limite dei 2 chilogrammi.
Inoltre, “in deroga al secondo comma, se negli edifici residenziali sono installate apparecchiature ermeticamente sigillate, esse non sono soggette a controllo delle perdite se contengono meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, a condizione che siano etichettate come ermeticamente sigillate“. Quindi trattamento diverso tra ambito residenziale e ambito imprenditoriale.
Traduciamo i limiti con quelli che sono i refrigeranti più tipici per le applicazioni “ermeticamente sigillate”. Vediamo la tabella che segue.
residenziale | ||||
limiti | 10tonnCO2eq | 2 kg | 3 kg | |
GWP | kg | tonnCO2eq | tonnCO2eq | |
R455A | 148 | 67,57 | 0,30 | 0,44 |
R1234yf | 1 | 10.000,00 | 0,0 | 0,00 |
R32 | 675 | 14,81 | 1,35 | 2,03 |
Questi limiti dell’art. 5 del 2024/573 ci sembrano poco a favore della tutela della nostra aria.
Siccome il limite per gli HFC è in tonnCO2eq (10), si possono usare sino a 14,81 kg di R32, ma, limitando a 2 kg gli HFO, l’impatto è praticamente nullo. Si penalizzano gli HFO, permettendo un maggiore impatto per l’effetto serra.
Nel residenziale il limite dei 3 kg, a prescindere da HFC o HFO, fa sì che si possano utilizzare gli HFO senza problemi abbassando l’impatto. Vien da dire quindi che per un miglior effetto ambientale
- si usino gli HFC per i sistemi professionali “ermeticamente sigillati” (maggiore carica possibile);
- si producano sistemi “ermeticamente sigillati” nel residenziale con HFO(minor prezzo atteso).
Torniamo all’analisi iniziale: trasformando i limiti in contenuto di refrigerante e impatto sull’effetto serra (tonnCO2eq), si vede chiaramente che gli HFO sono penalizzati in modo strumentale.
limiti | 5tonnCO2eq | 1 kg | |
GWP | kg | tonnCO2eq | |
R455A | 148 | 33,78 | 0,15 |
R1234yf | 1 | 5.000,00 | 0,0 |
R32 | 675 | 7,41 | 0,68 |
L’impatto degli HFC sarà stato decisamente più alto (5 tonnCO2eq – nel caso dell’R32 – verso massimo 0,15 tonnCO2eq del R455A), circa poco più di 11 volte.
Ricordiamo che per i manutentori, per ciò che concerne gli HFC nulla cambia. Infatti, gli intervalli di valore per i controlli in relazione alle tonnCO2eq sono gli stessi. Si introduce in più l’obbligo di effettuare i controlli per gli HFO, in funzione dei chilogrammi di refrigerante.
Riassumendo, i controlli delle perdite sono effettuati:
- per le apparecchiature contenenti meno di 50 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra o meno di 10 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra: almeno ogni 12 mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
- per le apparecchiature contenenti quantità̀ pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma meno di 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra o 10 chilogrammi o più̀, ma meno di 100 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra: almeno ogni sei mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
- per le apparecchiature contenenti quantità pari a 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurato a effetto serra o 100 chilogrammi o più̀ di gas fluorurati a effetto serra: almeno ogni tre mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.