La Certificazione FGAS di STS Certificazioni

Certificazioni F-gas dell’installatore e manutentore: scopri di più

Certificazioni Fgas

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Certificatori Fgas: Certificazione gas fluorurati

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STS Certificazioni è l’organismo di certificazione accreditato come Certificatore F-Gas in Italia

Cos’è la certificazione F-GAS?

È il documento che permette alle imprese e ai lavoratori l’autorizzazione a manipolare i gas fluorurati responsabili dell’effetto serra.

Tutte le imprese che gestiscono ed effettuano attività di installazioni, manutenzione, riparazione, ricarica gas e smaltimento di impianti, sono obbligate ad acquisire il certificato FGAS.

A tutti gli effetti quindi la certificazione F Gas è obbligatoria.

La normativa legata alla certificazione FGAS, è la D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 che disciplina chi ha l’obbligo di possedere la certificazione per manipolare gas a effetto serra.

Si veda anche www.fgas.it per verificare lo stato dei certificati sia personali, sia di eventuali competitor. È opportuno infatti, verificare la regolarità o meno delle posizioni anche di persone che lavorano in questo ambito.

Certificazioni F-GAS: Altre importanti norme di riferimento

Obbligo Certificato Fgas

  • (UE) 517/2014: Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra;
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della commissione che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese/aziende per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  • Reg. 1516/07: stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
  • Schema di accreditamento approvato dal MATTM Decreto N. 9/2019;
  • UNI ISO 10005/19: Gestione per la qualità – Linee guida per i piani della qualità
  • Lgs. 5 dicembre 2019 n. 163 Sanzioni per le violazioni della disciplina F-Gas

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Le varie certificazioni FGas

Certificazione Fgas Ditta Individuale / Operatori

logo certificazione fgas

Il logo della certificazione Fgas

Persone per rendere la persona consapevole dei rischi e delle modalità di trattamento dei gas fluorurati per le attività di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza, recupero gas e smantellamento.

Certificazione Fgas Azienda

Impresa per rendere l’impresa preparata nella gestione delle attività svolte dal suo personale certificato, quindi a gestire tutta la documentazione, progettazione, strumentazione e comunicazione.

Certificazione attrezzature e strumenti fgas

L’importanza della certificazione condizionatori gas fluorurati

Le attrezzature-strumenti possono essere certificati eseguendo l’attività di taratura/comparazione.

Questa attività comporta la verifica della misurazione di più grandezze. I certificati rilasciati per questa attività hanno una durata consigliata di 12 mesi.

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Mantenimento certificazione F Gas

Che cos’è il rinnovo FGAS e il mantenimento?

Mantenimento e Rinnovo Certificazione Fgas

La Certificazione F-gas ha scadenza?

I certificati Fgas hanno diverse scadenze in base alla natura del certificato stesso.

I certificati Fgas persona hanno una validità di 10 anni, mentre gli Fgas impresa hanno una validità di 5 anni.

La validità del certificato prevede un mantenimento annuale: per essere “regolare” deve essere mantenuta entro la scadenza annuale del proprio certificato.

Una volta terminata la validità per entrambi, si dovrà “rinnovare” il certificato.

Estensione Fgas

Estensione della Certificazione F-Gas persona da una categoria alla stessa illimitata in operatività

La necessità dell’estensione Fgas (riferita al patentino/certificazione), nasce per quelle persone/aziende che si sono certificate prima del 2019, ovvero prima dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione sull’estensione della certificazione che consente lo smantellamento illimitato di impianti, celle frigo eccetera.

Infatti, coloro che si sono certificati dopo il 2019 hanno già l’estensione illimitata inclusa nella loro certificazione.

Con la nuova regolamentazione si passa alla conversione illimitata senza limiti per lo smantellamento di impianti o altro materiale legato al mondo FGAS.

STS Certificazioni fornisce il servizio di CONVERSIONE DEL CERTIFICATO SENZA LIMITI per coloro che lo richiedessero.

La possibilità di operare senza limiti in particolare per le celle frigo e lo smantellamento degli impianti, prima del 2019 non era regolamentata. Oggi invece sì.

Contattaci senza impegno per conoscere la nostra soluzione per la tua attività.

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    Il supporto F-Gas di STS Certificazioni

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    FAQ FGAS - Domande e risposte sui Gas Fluorurati

    FAQ FGAS – Domande e risposte sui Gas Fluorurati

    Che cos’è L’esame Fgas?

    In breve
    Sts consiglia di utilizzare un cercafughe elettronico con sensibilità di almeno 5 grammi all’anno

    In dettaglio
    La Circolare Informativa ACCREDIA DC n.12/2020 individua tre tipologie di cercafughe, consentendo di scegliere tra queste lo strumento di cui disporre per l’individuazione di perdite. Sebbene nella medesima circolare non si faccia preferenza tra le tre opzioni, Sts consiglia, in particolare alle aziende che manipolano FGAS come attività prevalente, di avere a disposizione un Cercafughe elettronico con sensibilità di almeno 5 grammi all’anno. Ciò permette infatti di rispondere adeguatamente anche a quanto previsto dal Reg. CE 1516/2007, richiamato dalla Circolare.

    In breve
    È il documento emesso dalla Banca Dati FGAS, al termine della comunicazione di un intervento.

    In dettaglio

    Il DPR 146/2018 art. 16 prevede che le imprese certificate o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, a seguito dell’installazione/manutenzione/riparazione/controllo perdite/smantellamento delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 25/09/2019), comunicano per via telematica alla Banca dati una serie di informazioni. Al temine di tale comunicazione si ottiene un rapporto di intervento che deve essere inviato all’Organismo di Certificazione, al fine di dare evidenza di aver svolto almeno un intervento dalla precedente sorveglianza annuale.

    L’acquisto dei Gas refrigeranti può essere effettuato della aziende certificate Fgas e che sono presenti nel Registro telematico nazionale delle Imprese e delle Persone Certificate. Chi acquista F-gas deve avere il patentino del frigorista (se si parla di certificazione personale) oppure la certificazione dell’azienda.

    In breve
    Sì, certamente.

    In dettaglio
    Sebbene la Circolare Informativa ACCREDIA DC n.12/2020 non ne preveda l’obbligo di comparazione, questo strumento rientra tra quelli indispensabili di cui disporre. Provvedendo alla comparazione del vacuometro oltre che degli altri strumenti indicati nella medesima circolare, le aziende potranno garantire la migliore qualità dei propri servizi.

    In breve
    Sì, per entrambi i tipi di certificazione.

    In dettaglio
    I dettagli circa le modalità da seguire per ottenere il trasferimento sono contenuti nei regolamenti di STS Srl RGC02F e RGC04F, scaricabili da questo sito internet.

    In breve
    Guarda di seguito per il dettaglio

    In dettaglio

    L’elenco competo ed esaustivo della strumentazione di cui disporre (in proprietà o a noleggio/comodato d’uso – in questi casi i relativi contratti devono essere resi disponibili) è disciplinato dalla Circolare Informativa Accredia DC n.12/2020. Sono quelli di seguito elencati: Stazione/Kit completa/o per saldobrasatura, Pompa per il vuoto, vacuometro, Apparecchiatura per il recupero del refrigerante e dell’olio, Bombole per lo stoccaggio e recupero del refrigerante, Kit d’azoto completo di bombole, riduttori e manometri, Gruppo manometrico (AP/BP) completo di connessioni flessibili di collegamento, Pinza amperometrica e/o tester, Termometro digitale comprese sonde a contatto, Bilancia elettronica digitale, Cercafughe.
    Nel medesimo documento si regolamenta anche la necessità di manutenzione e/o taratura dei medesimi strumenti.

    In breve
    No, ma raccomandato.

    In dettaglio
    L’estensione è ottenibile in modo molto semplice in quanto è sufficiente che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale attesti:

    • di avere le competenze per svolgere tali attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
    • di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.

    In breve
    Non è possibile procedere con il mantenimento/rinnovo della certificazione fino a che l’azienda non disponga di almeno un operatore certificato in categoria CI.

    In dettaglio
    Non è possibile procedere con il mantenimento/rinnovo della certificazione fino a che l’azienda non disponga di almeno un operatore certificato in categoria CI.
    Per agevolare i suoi clienti, STS Srl propone ai suoi clienti la possibilità di sostenere l’esame finalizzato ad estendere la certificazione ad una categoria superiore (es. da CII a CI) a condizioni economiche vantaggiose rispetto a quelle di prima certificazione.

    In breve
    Almeno i riferimenti normativi aggiornati (es. Reg. (UE) 2015/2067) ed il richiamo alla Banca Dati di cui all’art. 16 del DPR 146/18, se attiva, su cui registrare gli interventi entro 30 giorni dalla loro data di effettuazione.

    In dettaglio
    Almeno i riferimenti normativi aggiornati (es. Reg. (UE) 2015/2067) ed il richiamo alla Banca Dati di cui all’art. 16 del DPR 146/18, se attiva, su cui registrare gli interventi entro 30 giorni dalla loro data di effettuazione.

    In breve
    Sì, purchè l’impresa disponga di un programma di manutenzione documentato (es. scadenziario) per ogni attrezzatura.

    In dettaglio
    Sì, purchè l’impresa disponga di un programma di manutenzione documentato (es. scadenziario) per ogni attrezzatura.

    In breve
    È raccomandata la presenza di un esempio di rapporto di intervento compilato. Chiaramente si deve trattare di un intervento che non prevede la manipolazione di Fgas.

    In dettaglio
    È raccomandata la presenza di un esempio di rapporto di intervento compilato. Chiaramente si deve trattare di un intervento che non prevede la manipolazione di F-Gas (es. sostituzione filtri). Nel caso in cui non abbia ancora mai effettuato un intervento, l’impresa deve fornire almeno evidenza di disporre di documentazione idonea per la registrazione degli interventi (es. modulo – rapporto di intervento vuoto).

    In breve
    Sì.

    In dettaglio
    Il documento per la registrazione del carico/scarico di gas deve obbligatoriamente fare parte del Piano della Qualità dell’impresa anche nei casi in cui l’azienda non ne faccia uso a causa del tipo di attività al momento svolta (es. impresa che effettua solo installazione).

    In breve
    Al momento no, in quanto trattasi di dotazione minima raccomandata per le imprese che effettuano tutte le attività (installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento) ricadenti nello scopo del certificato.

    In dettaglio
    È possibile per l’impresa disporre di una dotazione di attrezzature inferiore a quella indicata sul regolamento RGC04F purchè la dotazione in essere sia coerente con le attività effettivamente svolte dall’impresa (es. assenza del recuperatore per le imprese che effettuano solo installazione).

    In breve
    No, purchè l’unica persona che opera negli FGAS sia certificata in categoria CI e coincida con il titolare.

    In dettaglio
    No, purchè l’unica persona che opera negli FGAS sia certificata in categoria CI e coincida con il titolare, come si evince dallo Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il
    rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento
    (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai
    sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre
    2018 n. 146.

    In breve
    Occorre verificare che la dimensione dell’allegato alla mail non superi i 4 MB.

    In dettaglio
    Per essere ricevuta dal sistema informatico di STS Srl, una mail può includere allegati fino ad una dimensione massima di 4 Megabyte (MB) in totale.
    Prima di inviare la mail occorre pertanto verificare che tale dimensione non sia superata. In caso contrario, occorre ridurre la dimensione dei files ad esempio impostando una minore qualità della foto o dell’immagine scansionata o cambiandone il formato, ad esempio in .pdf.

    In breve
    Occorre rivolgersi alla Camera di Commercio della propria Provincia.

    In dettaglio
    I requisiti tecnico-professionali che l’imprenditore individuale dell’impresa o il suo legale rappresentante o il suo responsabile tecnico formalmente nominato devono possedere per poter richiedere tale abilitazione per l’impresa sono definiti all’articolo 4 del DM 37/2008.
    Tali requisiti riguardano il titolo di studio del soggetto richiedente e/o la sua esperienza di lavoro pregressa nel settore.
    Per ottenere l’abilitazione è necessario presentare le opportune evidenze documentali a garanzia del rispetto di tali requisiti alla Camera di Commercio della propria Provincia.
    STS Srl offre assistenza ai propri clienti che abbiano necessità di supporto in tal senso.

    In breve
    Sì.

    In dettaglio
    I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.
    I certificati rilasciati alle persone fisiche, ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008, per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore (RACHP) contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.
    I certificati rilasciati alle imprese, ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008, per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 anche per l’attività di smantellamento esclusivamente per dette apparecchiature fisse.

    In breve
    No, a meno che la persona certificata lavori per un’azienda certificata a cui quella non certificata ha subappaltato l’intera attività.

    In dettaglio
    Il caso è quello di imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione di apparecchiature rientranti nell’ambito di applicazione del DPR 146/2018 senza disporre di attrezzature e senza impiegare proprio personale per le attività, ma affidandosi a contratti di subappalto con fornitori esterni, di volta in volta selezionati.
    In questo caso l’impresa che subappalta integralmente l’attività di installazione, manutenzione e riparazione ad altre imprese non è soggetta agli obblighi di iscrizione e certificazione in quanto tali obblighi ricadono sulle imprese subappaltatrici.
    Ovviamente se invece l’impresa svolge, con personale e mezzi propri, anche solo una parte delle attività dovrà iscriversi se le attività svolte rientrano nell’ambito di applicazione.

    In breve
    No, purchè nell’anno successivo la persona effettui almeno un intervento su un impianto.

    In dettaglio
    Lo schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 stabilisce infatti quanto segue “Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il CAB manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza al CAB di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato”.

    In breve
    Sì, accedendo all’area Consultazione del sito www.fgas.it (sezione C).

    In dettaglio
    Accedendo all’area Consultazione del sito www.fgas.it, è possibile ricercare le persone e le imprese in possesso di certificato.
    La ricerca può essere effettuata sulla Sezione C, relativa alle persone e alle imprese certificate.
    In questo caso bisogna indicare nella ricerca il codice fiscale oppure la ragione sociale e la provincia.
    È possibile restringere la ricerca alle persone o alle imprese, e a singole attività.
    Le informazioni che vengono fornite sono relative all’attività per la quale persona ed impresa sono certificate e alla data di scadenza del certificato.

    In breve
    Accedendo alla scrivania telematica con firma digitale (sezione Nuova pratica/Variazione e cancellazione).

    In dettaglio
    In sede di iscrizione per il Regolamento 2067/2015 (ex 303/2008) la persona deve indicare la categoria corrispondente all’attività svolta e alla successiva certificazione.
    Qualora la persona abbia indicato, in sede di iscrizione, una categoria diversa da quella per la quale intende ottenere la certificazione, dovrà presentare, prima di poter ottenere il certificato, una pratica di Variazione.
    La pratica viene presentata accedendo alla scrivania telematica con firma digitale, scegliendo la funzione Nuova pratica/Variazione e cancellazione, indicando il numero di iscrizione e il codice fiscale e scegliendo la funzione Variazione.
    In questo modo l’utente potrà modificare le informazioni fornite inizialmente, con riferimento alle diverse categorie del Regolamento 2067/2015 ex 303/2008.
    Qualora la pratica di variazione sia firmata digitalmente dallo stesso soggetto che ha trasmesso la pratica di iscrizione, non verrà richiesta la procura.
    La pratica di variazione è soggetta a diritti di segreteria pari a 9,00 e imposta di bollo pari a 16,00 €.
    Non è richiesta analoga modifica della pratica di iscrizione dell’impresa.

    In breve
    Sì, accedendo alla scrivania telematica sul sito www.fgas.it con firma digitale (sezione Nuova pratica/Variazione e cancellazione).

    In dettaglio
    Una volta che la pratica è stata accolta, la persona può aggiornrae i propri dati anagrafici.
    La pratica viene presentata accedendo alla scrivania telematica con firma digitale, scegliendo la funzione Nuova pratica/Variazione e cancellazione, indicando il numero di iscrizione (PR…) e il codice fiscale e scegliendo la funzione Aggiornamento anagrafica.
    Il sistema rende possibile modificare alcuni campi come Cognome e nome della persona, Cittadinanza, Luogo e data di nascita, Indirizzo del domicilio della persona, Cognome e nome del Referente e Indirizzo di posta elettronica della persona e del referente.
    Non è possibile modificare il codice fiscale, che rappresenta l’identificativo univoco della persona: in quel caso quindi sarà necessario presentare una nuova pratica di iscrizione e cancellare la posizione con il codice fiscale errato.
    Non sono previsti oneri per la pratica di aggiornamento anagrafica.

    In breve
    Sì, comunicandoli all’Organismo di certificazione STS srl.

    In dettaglio
    Le imprese che svolgono l’attività di cui al Regolamento 2067 (ex 303) o 304, al momento dell’iscrizione devono indicare le persone che intendono impiegare per lo svolgimento dell’attività.
    Se l’impresa intende impiegare ulteriori o diverse persone rispetto a quelle comunicate al momento dell’iscrizione , non necessita di modificare la propria pratica di iscrizione al registro.
    Si ricorda infatti che il certificato viene rilasciato alle imprese a seguito delle verifiche previste dalla norma e dai regolamenti tecnici approvati dal Ministero dell’Ambiente (quali ad esempio l’impiego di personale certificato, la disponibilità di attrezzature sufficienti e di un piano della qualità).
    Quindi in sede di prima certificazione o di verifica di mantenimento l’impresa dovrà indicare all’organismo di certificazione i nominativi delle persone (anch’esse in possesso di certificato) che impiega per lo svolgimento delle attività e che potranno differire da quelli comunicati al momento dell’iscrizione.
    L’Organismo di certificazione una volta rilasciato o confermato il certificato inserirà nel Registro le informazioni relative alle imprese certificate, compreso l’elenco del personale certificato che l’impresa impiega per lo svolgimento dell’attività.
    In questo modo la posizione dell’impresa verrà aggiornata.
    Si ricorda che l’Organismo di certificazione deve essere informato circa ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell’impresa.

    In breve
    Trasmissione all’Organismo di certificazione STS srl, entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale del certificato, della documentazione che attesti il mantenimento dei requisiti previsti dal DPR 146/2018 ed effettuazione del dovuto pagamento.

    In dettaglio
    Nell’arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con cadenza annuale.
    Tali verifiche saranno effettuate a livello documentale.
    Almeno 60 giorni antecedenti la scadenza annuale del certificato, l’Organismo di certificazione STS srl fornisce via mail al cliente tutte le indicazioni per ottenere il mantenimento annuale della certificazione, come nello specifico descritto sul Regolamento RGC02F scaricabile da questo sito internet.
    Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, l’organismo di certificazione inserisce per via telematica nel Registro l’esito delle verifiche (mantenimento o meno della certificazione).
    La mancata verifica può essere causa di sospensione o revoca del certificato.

    In breve
    Trasmissione all’Organismo di certificazione STS srl, entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale del certificato, della documentazione che attesti il mantenimento dei requisiti previsti dal DPR 146/2018 ed effettuazione del dovuto pagamento.

    In dettaglio
    Nell’arco dei 5 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con cadenza annuale.
    Tali verifiche potranno essere effettuate a livello documentale; per eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni, l’Organismo di certificazione potrà comunque richiedere all’impresa di sostituire uno degli esami documentali con una verifica presso la sede e/o il luogo di intervento.
    Almeno 60 giorni antecedenti la scadenza annuale del certificato, l’Organismo di certificazione STS srl fornisce via mail al cliente tutte le indicazioni per ottenere il mantenimento annuale della certificazione , come nello specifico descritto sul Regolamento RGC04F scaricabile da questo sito internet.
    Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, l’organismo di certificazione inserisce per via telematica nel Registro l’esito delle verifiche (mantenimento o meno della certificazione).
    La mancata verifica può essere causa di sospensione o revoca del certificato.

    In breve
    Sanzioni amministrative fino a 100.000,00 euro.

    In dettaglio
    Le sanzioni sono stabilite dal D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).
    L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni è esercitata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    Per quanto riguarda le imprese si riportano di seguito le principali sanzioni previste, rimandando al provvedimento per maggiori dettagli.

    Art. 4

    Le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, con esclusione della attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, impiegando personale non in possesso dell’attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.

    Art. 5

    • Le imprese Imprese che effettuano l’attività di contenimento o recupero per apparecchiature quali circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore; apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra; impianti di protezione antincendio ed estintori e commutatori ad alta tensione e che, nell’ambito di tali attività, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
    • le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

    Art. 10

    Le imprese che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 € a 10.000,00 €.

    In breve
    Accedendo alla scrivania telematica sul sito www.fgas.it con firma digitale (sezione Attestati e certificati).

    In dettaglio
    Il numero di iscrizione per le persone è così composto: “PR, seguito da sei numeri”.

    Il numero di iscrizione per le imprese è così composto “IR, seguito da sei numeri”.

    Il numero di iscrizione non va confuso con il numero di pratica (per esempio BA01-0099999).

    Il numero di iscrizione al Registro, che va comunicato all’organismo di certificazione, è contenuto nella mail di notifica che il delegato/compilatore della pratica ha ricevuto con la comunicazione dell’avvenuto accoglimento della pratica.

    Lo stesso numero è riportato nell’attestato di iscrizione che il soggetto che ha presentato la pratica può scaricare , dalla sezione Attestati e certificati dell’Area riservata.

    A questo scopo è necessario:

    • andare sul sito www.fgas.it
    • cliccare su scrivania per l’iscrizione telematica
    • inserire la firma digitale
    • cliccare su Accedi all’area riservata per la compilazione del modello
    • andare su Attestati e certificati
    • scaricare l’attestato contenente il numero di iscrizione

    Chi non è in grado di recuperare l’attestato (perché l’ha smarrito e non riesce a contattare il delegato che aveva presentato la pratica) può richiederne copia con una pratica di richiesta telematica attestato.

    La pratica va presentata telematicamente dal portale www.fgas.it, dalla persona, dal legale rappresentante dell’impresa o da un nuovo delegato.

    Se la richiesta viene effettuata da un delegato sarà necessario allegare la delega e documento d’identità della persona o del rappresentante legale dell’impresa.
    Una volta accolta la pratica il sistema telematico del registro trasmette, via mail, l’attestato di iscrizione al richiedente che, da quel momento in poi, potrà prendere in capo la pratica per conto della persona o dell’impresa.

    È previsto il versamento di un diritto di segreteria pari a 5,00 € (come da voce 44.2.2 della tabella A per i diritti di segreteria di cui al Decreto 17 luglio 2012), da effettuarsi con le modalità già previste.

    In breve
    Sì.

    In dettaglio
    L’articolo 10, paragrafo 10 del Regolamento (UE) n. 517/2014 stabilisce che “Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dagli altri Stati membri ”.
    Quindi se la persona o l’impresa ottengono il certificato o l’attestato in Italia, potranno utilizzarlo anche in altri stati membri.
    Le modalità con le quali far valere in altro stato membro l’attestato ottenuto in Italia devono però essere richieste all’autorità dell’altro stato membro.
    Per fare un esempio: il riconoscimento in Italia di un certificato / attestato rilasciato da altro stato membro è subordinato alla trasmissione al Registro Nazionale del certificato ottenuto e di una sua traduzione giurata.
    Quindi è necessario che l’impresa o la persona interessate comprendano come procedere per far riconoscere il certificato rilasciato in Italia negli altri stati membri.

    In breve
    Una per ogni 200.000 euro di fatturato specifico.

    In dettaglio
    L’allegato B al D.P.R. n.146/2018 prevede che il certificato possa essere rilasciato all’impresa che impiega personale certificato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto.

    Per volume di attività previsto si intende il fatturato specifico che non comprende quello generato dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l’impresa abbia una persona certificata.

    Si ricorda inoltre che lo schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 stabilisce che l’impresa disponga di almeno una persona certificata in categoria CI.

    In breve
    Se il titolare dell’impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l’impresa che la persona dovranno certificarsi.

    In dettaglio
    Per quanto riguarda le imprese individuali, se il titolare dell’impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l’impresa che la persona dovranno certificarsi. Infatti i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti: per le persone il certificato viene rilasciato a fronte del superamento di un esame teorico e pratico volto alla verifica del possesso di capacità e conoscenze, mentre per le imprese, il certificato viene rilasciato se quest’ultima impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto, e se dispone di strumenti e procedure adeguate.

    Il Regolamento RGC04F scaricabile da questo sito internet illustra nel dettaglio requisiti e modalità per l’ottenimento della certificazione di Impresa individuale.

    Si ricorda inoltre che lo schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 stabilisce che il titolare dell’impresa individuale debba essere in possesso di certificazione di categoria CI.

    In breve
    No, a patto che la variazione venga comunicata all’Organismo di certificazione STS srl attraverso la trasmissione all’Organismo di certificazione STS srl (fgas@stscertificazioni.it) del modulo OF-004 (allegato 8) scaricabile da questo sito internet, con relativi allegati, e che venga effettuato il dovuto pagamento.

    In dettaglio
    Nel caso in cui la nuova impresa mantenga il codice fiscale di quella certificata, è sufficiente comunicare all’Organismo di certificazione STS srl la nuova ragione sociale ed STS srl provvederà gratuitamente all’emissione del certificato per la nuova impresa.
    Nel caso in cui la nuova impresa non mantenga il codice fiscale di quella certificata, è necessario trasmettere ad STS srl all’indirizzo fgas@stscertificazioni.it:

    • il modulo OF-004 (allegato 8) debitamente compilato, timbrato e firmato;
    • copia del nuovo IR (numero di iscrizione su registro telematico Fgas);
    • copia della nuova visura camerale;
    • copia della dichiarazione di subentro o voltura debitamente sottoscritta,
    • contabile del dovuto pagamento, come specificato sul modulo OF-004.

    In caso di esito positivo della verifica documentale di quanto sopra, STS srl procederà alla revoca del vecchio certificato ed all’emissione del nuovo.
    Resta incarico all’impresa l’adeguamento dell’esistente piano qualità e dei relativi allegati (elenco attrezzature, personale, …) per la nuova impresa.

    In breve
    No, la validità annuale del certificato dipende esclusivamente dalla data di prima emissione del certificato.

    In dettaglio
    No, la validità annuale del certificato dipende esclusivamente dalla data di prima emissione del certificato. Ad esempio, se la data di prima emissione del certificato è il 01/01/2014, la validità annuale dello stesso corrisponderà sempre al periodo 01/01/anno x – 31/12/anno x+1, a prescindere dalla data di conferma validità annuale sul registro telematico Fgas da parte dell’Organismo di certificazione.

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