Prime disposizioni del nuovo regolamento FGAS
a partire dal primo gennaio 2025
Entriamo nel vivo di alcuni articoli del nuovo regolamento europeo FGAS 2024/573 che è entrato in vigore ieri e che riguardano le applicazioni più imminenti.
Le prime disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2025 e riguardano le disposizioni in merito a etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e all’assegnazione delle quote (art. 17, par. 5) che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025; mentre, l’articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 23, paragrafo 5 (inerenti all’interconnessione del portale F-Gas con l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane), si applicheranno a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione secondo l’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.
In sintesi, le norme per la gestione, l’uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra, diventano più stringenti, e sono state introdotte misure suppletive come i regimi di responsabilità estesa del produttore e la formazione sull’uso sicuro di queste sostanze.
Sono state introdotte dal regolamento anche condizioni più rigide per la produzione, l’importazione, l’esportazione e l’uso di gas fluorurati a effetto serra, nonché limiti quantitativi per l’uso di idrofluorocarburi.
Si fanno più severi anche i requisiti per la certificazione delle persone e delle imprese coinvolte nell’installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Per ora ci fermiamo alla scadenza più imminente del primo gennaio 2025. Si sappia anche che entro il 31 dicembre 2027 gli obblighi di finanziamento per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, includeranno anche il finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento. Vediamo dal 1° gennaio 2025 cosa cambia.
- Sarà vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione.
- Saranno estesi anche gli obblighi di registrazione e certificazione per le imprese che gestiscono gas fluorurati a effetto serra.
- Sarà vietato l’uso di esafluoruro di zolfo (SF6) nella pressofusione del magnesio e nel riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione.
- Sarà vietato l’uso di SF6 per il riempimento di pneumatici di autoveicoli.
- Sarà vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di refrigerazione con una carica pari o superiori a 40 tonnellate di CO2
- A decorrere dal 1° gennaio 2025 sarà vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione.
I divieti non si applicano al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C.
L’articolo 17 al paragrafo 5 tiene conto dell’assegnazione delle quote che sarà subordinata al pagamento dell’importo dovuto, pari a 3€ a tonnellata di CO2 equivalente della quota da assegnare. I produttori e gli importatori sono informati tramite il portale F-Gas dell’importo totale dovuto per la loro assegnazione massima di quote, calcolata per l’anno civile successivo e del termine per il completamento del pagamento. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le procedure di pagamento dell’importo dovuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2, cioè nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Per quanto riguarda la dogana, la Commissione garantisce l’interconnessione del portale F-Gas con l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati nell’ambito di detto sportello (EU CSW-CERTEX) istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.
Gli Stati membri garantiscono l’interconnessione dei rispettivi ambienti nazionali di sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX ai fini dello scambio di informazioni con il portale F-Gas.
Saranno le autorità doganali a comunicare le informazioni relative allo sdoganamento delle merci al portale F-Gas tramite l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane.