È entrato in vigore il 7 gennaio 2025 il nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione il 2024/3110
Sanzioni diffuse per chi ha realizzato opere senza essere certificato UNI EN 1090
Non è un fake news: stanno arrivando sanzioni importanti ai fabbricanti di manufatti metallici destinati all’uso strutturale che non si sono conformati alla norma UNI EN 1090, che disciplina la marcatura CE di tali prodotti. C’è un Decreto Legislativo (16 giugno 2017, n. 106) che prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 4.000 a 24.000 euro per i fabbricanti che non redigono la Dichiarazione di Prestazione (DoP) o non appongono la marcatura CE sui loro prodotti. Nel caso di prodotti destinati a uso strutturale o antincendio, le sanzioni aumentano, prevedendo un’ammenda da 10.000 a 50.000 euro e l’arresto fino a sei mesi.
Andiamo alle origini della questione. La fabbricazione di manufatti è regolamentata dall’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR) che prevede alcune deroghe all’obbligo di redigere la Dichiarazione di Prestazione. Tuttavia, tali deroghe sono applicabili solo in specifiche circostanze, come nel caso di prodotti fabbricati su misura per una specifica opera di costruzione o prodotti fabbricati in un processo non in serie. L’applicazione errata di queste deroghe non esonera i fabbricanti dagli obblighi di marcatura CE e quindi è soggetta a sanzioni.
Capiamo dunque, quanto sia importante conoscere i regolamenti con dovizia di attenzione.
Viene da sé una domanda: come mai, considerando che il DL risale al 2011, soltanto da qualche settimana si sta spargendo la voce delle sanzioni in atto? Noi pensiamo che, nonostante la normativa sia consolidata, le autorità competenti stiano intensificando i controlli e l’applicazione delle sanzioni, per garantire una maggiore conformità nel settore. Inoltre, l’adozione di un nuovo regolamento sui prodotti da costruzione 2024/3110 da parte del Consiglio dell’Unione Europea il 5 novembre 2024, che abroga il precedente CPR 305/2011, potrebbe aver riacceso l’attenzione mediatica sull’argomento. Il Regolamento UE 2024/3110 è entrato in vigore il 7 gennaio 2025, ma c’è tempo fino all’8 gennaio 2026 per adeguarsi al nuovo Regolamento UE. Sviluppi normativi e l’aumento delle attività di vigilanza, hanno contribuito alla recente diffusione di notizie sulle sanzioni per la mancata marcatura CE.
Vediamo una sintesi del nuovo CPR 2024/3110
Molte delle modifiche introdotte non sono ancora operative a causa della transazione graduale tra le due normative, inizieranno a produrre effetti tra un anno a eccezione di quelle riguardanti i principi e le procedure per l’elaborazione delle norme di prodotto già operative. Grande novità, l’uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione, la principale rispetto all’attuale disciplina rappresentata dai requisiti di base delle opere e costruzioni con l’introduzione di un nuovo requisito. Le norme armonizzate oggi in vigore che definiscono le caratteristiche essenziali e le modalità per dichiarare le prestazioni dei prodotti da costruzione, continueranno ad applicarsi fino alla loro sostituzione con le nuove norme armonizzate previste dal regolamento aggiornato.
Questi sono i requisiti di base delle norme di costruzione (fuori o dentro un cantiere)
- Integrità strutturale delle opere di costruzione
- Sicurezza antincendio delle opere di costruzione
- Protezione contro impatti negativi sull’igiene e sulla salute connessi alle opere di costruzione
- Sicurezza e accessibilità delle opere di costruzione
- Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere di costruzione
- Efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione
- Emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione (novità)
- Uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione
La conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate, permette all’opera in cui esso è incorporato di soddisfare i requisiti di base.
Quindi è importante verificare le norme armonizzate e se un prodotto è soggetto alla marcatura CE.
Per capire se i vostri prodotti devono essere marcati CE potete consultare l’elenco delle norme armonizzate 🔗 EUR-Lex – Elenco norme armonizzate CPR, oppure rivolgervi al Comitato Europeo di Normazione (CEN) 🔗 CEN – Norme armonizzate
Si sa che ogni norma armonizzata ha un campo di applicazione che descrive i tipi di prodotti coperti. Ad esempio, la UNI EN 1090 riguarda i componenti strutturali in acciaio e alluminio. Se il vostro prodotto è un manufatto metallico destinato a uso strutturale, è soggetto a questa norma.
Se un prodotto non è incluso in nessuna norma armonizzata, ma il fabbricante vuole comunque ottenere la marcatura CE, può richiedere una Valutazione Tecnica Europea (ETA)
🔗 EOTA – European Organisation for Technical Assessment
Se si hanno dubbi sull’applicabilità di una norma armonizzata a uno specifico prodotto, potete far riferimento al vostro organismo di certificazione. Verificare sempre, se chi avete interpellato come organismo, lo sia veramente. L’elenco degli organismi notificati è disponibile su NANDO 🔗 NANDO – Organismi notificati per CPR
In merito a questo nuovo regolamento e ai tempi di attuazione, STS Certificazioni sta organizzando un seminario tecnico il 20 marzo 2025. Se volete partecipare, leggete qui