F-gas, la violazione delle regole diventa reato
Dal 2 giugno 2026 chi produce, importa, vende o rilascia gas fluorurati violando le regole europee rischia l’arresto o un’ammenda fino a 150.000 euro. Il nodo più delicato riguarda le quote.
Un altro anno, un altro record. Il bollettino dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) pubblicato oggi, 27 ottobre, certifica che nel 2025 i tre principali gas serra, anidride carbonica, metano e protossido di azoto, hanno raggiunto livelli senza precedenti. La concentrazione media globale di CO2 è arrivata a 426,8 parti per milione, il 153% del livello preindustriale del 1750, e il ritmo di crescita si è triplicato rispetto agli anni Sessanta. Tra il 1990 e il 2025 l’effetto riscaldante dei gas serra a lunga permanenza è cresciuto del 56%, con conseguenze che secondo l’OMM si faranno sentire per secoli. Il rapporto arriva a meno di due settimane dalla COP31, in programma ad Antalya dal 9 al 20 novembre.
È in questo quadro che va letta la stretta italiana sui gas fluorurati, anch’essi gas a effetto serra: dal 2 giugno chi li gestisce fuori dalle regole non rischia più soltanto una sanzione amministrativa. Per le imprese del freddo e della climatizzazione il rischio non è più soltanto una multa. Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente e dal 2 giugno 2026 introduce con l’articolo 5 un nuovo reato dedicato ai gas a effetto serra. Una novità che sposta il baricentro del settore dalla sanzione amministrativa all’aula di tribunale.
Le condotte punite sono due.
La prima colpisce chi abusivamente produce, importa o esporta gas fluorurati, puri o in miscela, oppure prodotti e apparecchiature che li contengono o che funzionano grazie a essi: la pena è l’arresto da sei mesi a un anno o l’ammenda da 10.000 a 150.000 euro.
La seconda riguarda chi abusivamente li immette sul mercato, li usa o li rilascia, con l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da 1.000 a 50.000 euro. La parola chiave è “abusivamente”: lo stesso decreto considera abusiva, ai fini penali, ogni condotta che viola la normativa ambientale europea o le norme nazionali che la attuano.
Fino a oggi il riferimento per il settore era il D.Lgs. 163/2019, un impianto fondato soprattutto su sanzioni amministrative legate agli obblighi tecnici del regolamento europeo sugli F-gas. Il cambio di passo si vede bene sulle quote. Prima del D.Lgs. 81/2026 superare la propria quota era un illecito solo amministrativo; adesso la stessa condotta potrebbe configurare anche il reato di abusiva immissione sul mercato. Diverso il caso dell’importazione senza quota o senza trasferimento di quota, che era già reato, punito con l’arresto da tre a nove mesi o l’ammenda da 50.000 a 150.000 euro, e tale resta, ma con un coordinamento con la nuova norma ancora da verificare.
A rispondere non sono soltanto le persone. Per i reati sugli F-gas il decreto prevede a carico dell’impresa responsabile una sanzione pecuniaria. Per gli operatori significa rimettere mano alle procedure interne, a partire dalla tracciabilità degli F-gas acquistati e distribuiti.




