Il quadro normativo
Sono passati quasi due anni dall’11 marzo 2024 quando è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/573, che sostituisce il precedente Regolamento 517/2014 e riscrive le regole sull’utilizzo dei gas fluorurati a effetto serra — i cosiddetti F-Gas — in tutti i settori in cui sono impiegati come fluidi refrigeranti. L’obiettivo dichiarato è l’eliminazione progressiva dei gas ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP), con un calendario di scadenze operative che le aziende del settore non possono ignorare.
Le scadenze già operative
Invece è poco più di un anno (dal 1° gennaio 2025) che è vietato l’impiego di gas refrigeranti vergini con GWP pari o superiore a 2.500 per la manutenzione degli impianti di refrigerazione. In termini pratici: R404A e R507, tra i più diffusi nel settore della refrigerazione commerciale e industriale, non possono più essere utilizzati allo stato vergine per interventi di ricarica o manutenzione sugli impianti esistenti.
Sono passati due mesi dal 1° gennaio 2026 data in cui, lo stesso divieto, si estenderà ai condizionatori d’aria e alle pompe di calore. Dal 1° gennaio 2032 il limite scenderà ulteriormente a gas con GWP superiore a 750 nel settore della refrigerazione.
Le sanzioni previste dalla normativa italiana
In Italia il regime sanzionatorio è disciplinato dal D.Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163. Le principali fattispecie sanzionate riguardano:
Mancata comunicazione alla Banca Dati F-Gas entro 30 giorni dall’intervento: sanzione da 1.000 a 15.000 euro.
Vendita di gas fluorurati a soggetti privi di certificato: sanzione da 1.000 a 50.000 euro.
Esercizio dell’attività senza il certificato o l’attestato previsto: sanzione da 10.000 a 100.000 euro.
Rilascio intenzionale di gas fluorurati in atmosfera: sanzione da 20.000 a 100.000 euro.
Il Regolamento europeo prevede inoltre misure aggiuntive in caso di violazioni gravi o reiterate, tra cui la confisca dei beni ottenuti illegalmente, il divieto temporaneo di produzione, importazione o esportazione e sanzioni pecuniarie fino a cinque volte il valore dei gas o prodotti coinvolti. I controlli sono effettuati dal Ministero dell’Ambiente, dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (CCTA), dall’ISPRA, dalle ARPA regionali e dall’Agenzia delle Dogane.
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STS Certificazioni supporta le imprese nella verifica della conformità normativa, nella gestione delle qualifiche obbligatorie per gli operatori che trattano gas fluorurati e nell’aggiornamento rispetto alle scadenze del Regolamento (UE) 2024/573.
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Fonti di riferimento: Regolamento (UE) 2024/573 — D.Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163 — Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica




