Pubblicata la CIRCOLARE CON LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PATENTE IN CANTIERE
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare con le prime indicazioni operative per l’ottenimento della patente a crediti: il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre.
Da subito e fino alla data del 31 ottobre 2024 è comunque possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/08, qualora richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, secondo il modello allegato alla circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC, ha efficacia fino la 31 ottobre 2024; l’operatore dovrà presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro il 31/10/2024.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
La legge 56/2024 ha introdotto delle variazioni all’art.29, c.19 del D.L. 19/2024 (che modifica l’art.27 del D.lgs.81/08) e ci dice che a decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art.89 c.1 l.a) a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Tra tutti coloro che operano nei cantieri, sono interessati all’adempimento di questo nuovo obbligo, anche impiantisti, serramentisti e fabbri.
Non sono tenute al possesso della patente di cui all’art.27 le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in categoria pari o superiore alla III.
A qualche giorno dall’entrata in vigore della nuova legge, mancano ancora i decreti attuativi, non si conoscono i dettagli di come sarà applicata, né di come fare a ottenere questa certificazione. Sicuramente le finalità della norma sono buone: garantire una maggiore sicurezza nei cantieri.
Come mai un altro adempimento per chi opera nei cantieri?
Questione di sicurezza sul posto di lavoro nei cantieri: per questo la legge introduce un ulteriore sistema di certificazione per imprese e lavoratori autonomi del tutto simile a quello già in uso per gli automobilisti. Si parte da 30 punti, che possono aumentare a seconda della storicità dell’azienda e degli investimenti dedicati a formazione e sicurezza. Questi punti vengono poi gradualmente decurtati nel caso si verifichino incidenti, infortuni sul lavoro e/o violazioni delle norme di sicurezza.
Vediamo le sanzioni previste
- infortunio grave di un dipendente dai – 10 ai – 20 punti;
- accertamento di violazioni sulla sicurezza – 10 punti
- sotto i 15 punti sospensione attività e attivazione piano di recupero per il punteggio perso con corsi di formazione.
Chi è tenuto a farla?
Tutti gli ambiti categoriali del sistema casa: costruttori, impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentisti, aziende impegnate in particolari lavorazioni richieste dal cantiere.
Sono sollevate dall’obbligo le aziende che possiedono l’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (ovvero la certificazione necessaria alla comprova della capacità dell’impresa a concorrere ed eseguire opere pubbliche con importo maggiore a 150 mila euro e fino a 1.033.000 euro), per coloro che effettuano mere forniture (aziende di trasporti che scaricano il materiale in cantiere) o prestazioni intellettuali (ingegneri, architetti o geometri che eseguono un sopralluogo).
Chi rilascia la patente
L’Ispettorato del Lavoro competente per il territorio. Sarà in formato digitale e rilasciata dopo avere verificato alcuni requisiti che il legale responsabile dell’impresa o il lavoratore autonomo attesteranno tramite autocertificazione o DSAN
- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal DL 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento valido unico di regolarità contributiva (DURC);
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR)
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
*foto creata AI Canva