AggiornamentiNovità Fgas

Un plauso a tutti i nostri clienti certificati Fgas
Un invito a certificarsi a chi non lo è ancora

Gli obblighi di norma non piacciono a nessuno. Quando però vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale se non vengono rispettati, sono guai. Vediamo quanto costa NON ESSERE CERTIFICATI, NON REGISTRARE GLI INTERVENTI NELLA BANCA DATI Fgas, NON TRACCIARE GLI INTERVENTI eccetera. Da 500 a 50.000 € le sanzioni amministrative per chi INFRANGE LA NORMA. Nessuno escluso, nemmeno per le aziende che vendono gas o che affidano il lavoro ad imprese non qualificate.

Chi non traccia i propri interventi nella Banca Dati F-gas?
Le imprese certificate o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con una sanzione pecuniaria da 1.000 € a 15.000 €

Chi non è in possesso del certificato-patentino Fgas?
Le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del certificato o attestato, possono ricevere una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 100.000 €

Chi incarica una ditta non autorizzata a fare un impianto?
Anche per le imprese che affidano le attività di installazione ad aziende non certificate, nessuno sconto. La riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, devono essere installate da imprese CERTIFICATE. L’ammenda varia da 10.000 a 100.000 €.

Chi rilascia i certificati? (ovvero gli Organismi di certificazione)
Non la passano liscia nemmeno gli Organismi di certificazione che non rispettano i termini fissati dal DPR 146/2018 per l’inserimento nel Registro dei dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sospesi revocati, perché anche loro sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 € euro a 1.000 €.

Chi non si iscrive al Registro telematico nazionale?
I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale, sono puniti con una sanzione da 150 € a 1.000 €.

Chi vende i gas?
Il DL stabilisce che le imprese fornitrici di gas fluorurati a effetto serra che vendono il prodotto a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato per le attività (patentino per la manipolazione dei gas), sono punite con una sanzione da 1.000 a 50.000 €. Inoltre le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente subiscono una sanzione amministrativa da 1.000 a 50.000 €. Stessa cosa se non inseriscono nella Banca dati le informazioni previste, sanzione da 500 a 5.000 €.

Chi acquista i gas?
Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con una sanzione da 1.000 a 50.000 €

Chi effettua i controlli?
Il ministero dell’ambiente attraverso i suoi enti di verifica, il corpo dei carabinieri e tutti gli organi ufficiali preposti ai controlli.